© Isometric 2021
L'Organismo di Ispezione ISOMETRIC è un Organismo Accreditato di Ispezione di Tipo C in Conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012. L’Organismo di Ispezione, accreditato dall’Ente Italiano di Accreditamento Accredia con accreditamento n. 01903 Inspection, è presente sul sito UNIONCAMERE nell’elenco degli Organismi di Ispezione che eseguono la verificazione periodica ai sensi del D.M. 93/2017.
L'Organismo di Ispezione ISOMETRIC opera nel pieno rispetto della normativa garantendo i principi fondamentali degli Organismi di Ispezione che sono:
- Imparzialità nelle proprie attività di ispezione non permettendo che pressioni di tipo commerciale, finanziario o di altro genere compromettono l’imparzialità;
- Indipendenza strutturando la propria organizzazione in modo tale da eliminare possibili conflitti tra le attività proprie dell’organizzazione e le attività dell’organismo di ispezione ISOMETRIC, garantendo un’adeguata separazione di responsabilità e di rendicontazione tra le attività ispettive e le altre attività eseguite da ISOMETRIC S.r.l.;
- Riservatezza, le informazioni sono trattate in maniera riservata e qualora obbligati per legge a rilasciarle di informare il cliente delle informazioni fornite.
- Integrità, assoluto rigore, trasparenza ed onestà, uniti all’impegno di astenerci qualora sussistano situazioni che possano compromettere i principi qui esposti.
Il nostro Organismo di Ispezione ISOMETRIC è accreditato ad eseguire la verificazione periodica di:
Tutte le attività vengono svolte da personale altamente qualificato mediante un processo continuo di formazione, sia teorico che pratico, ed un processo di monitoraggio che ne garantisce le competenze nel tempo.
Contatti
tel +39 347 05 60 629
cell +39 081 188 22 058
mail ispezioni@isometric.cloud
ISOMETRIC è un Organismo di Ispezione accreditato Accredia con numero n. 01903 Inspection.
L’accreditamento attesta la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità dell’Organismo di Ispezione e ne assicura l’idoneità a valutare la conformità di beni e servizi alle prescrizioni stabilite dalle norme volontarie e obbligatorie.
Ogni paese europeo ha il proprio Ente Unico di accreditamento, che opera in linea con quanto stabilito dal Regolamento CE 765/2008 e dalla norma internazionale ISO/IEC 17011. Accredia è l’Ente designato dal governo italiano.
In qualità di terza parte indipendente, Accredia garantisce il rispetto delle norme da parte degli Organismi/Laboratori accreditati, e l’affidabilità delle attestazioni di conformità da essi rilasciate sul mercato, svolgendo un servizio a tutela della salute e della sicurezza delle persone e dell’ambiente. Il ricorso da parte delle istituzioni, delle imprese e dei consumatori ai servizi di valutazione della conformità quali certificazioni, ispezioni, verifiche, prove e tarature accreditate, contribuisce ad alimentare la fiducia che sul mercato circolino beni e servizi sicuri e di qualità.
I distributori di carburante (gasolio, benzina, gas liquefatto, metano) devono essere sottoposti a verifica periodica ogni 2 anni oppure a seguito di una riparazione di rilevanza metrologica e qualora la stessa comporti la rimozione di sigilli di protezione. La prima verifica periodica di uno erogatore di carburante deve essere effettuata entro 2 anni dalla data di messa in servizio iniziale e comunque non oltre i due anni dalla data di emissione del certificato di conformità dell’erogatore.
In caso di verifica periodica a scadenza, il titolare dello strumento di misura incarica per iscritto un Organismo abilitato almeno 5 giorni lavorativi prima della data di scadenza. L’Organismo incaricato dovrà a sua volta effettuare la verifica periodica entro un massimo di 45 giorni dalla data dell'ordine.
In caso di verifica periodica a seguito di riparazione con rimozione dei sigilli, il titolare dello strumento di misura incarica per iscritto un Organismo abilitato entro 10 giorni lavorativi dalla riparazione. L’Organismo incaricato dovrà a sua volta effettuare la verifica periodica entro un massimo di 45 giorni dalla data dell'ordine.
Per il mancato rispetto dei vari obblighi di legge, ivi compreso quello della verificazione periodica, sono applicabili, secondo i casi, le sanzioni previste dal codice penale, dalle leggi metriche e dal decreto legislativo 517/1992. Per la sola omessa verificazione periodica entro le scadenze di legge si potrebbe applicare la sanzione consistente nel pagamento di una somma da 516,00 € a 1549,00 €. Per altre gravi inadempienze può essere decisa la confisca dello strumento interessato e può essere anche avviato un procedimento penale.