Organismo di Ispezione

ISOMETRIC è un Organismo di Ispezione di Tipo C in Conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012. L’Organismo di Ispezione accreditato dall’Ente Italiano di Accreditamento Accredia con certificato n. 460E è presente sul sito UNIONCAMERE nell’elenco degli Organismi di Ispezione che eseguono la verificazione periodica ai sensi del D.M. 93/2017. 

ISOMETRIC opera nel pieno rispetto della normativa garantendo i principi fondamentali degli Organismi di Ispezione che sono:

  • imparzialità, in quanto non condizionati da alcun tipo di pregiudizio o preconcetto, ma assoggettati solo ad obiettività, neutralità ed equità;
  • indipendenza, assenza di qualsiasi tipo di conflitto di interesse economico, finanziario, commerciale, in cui siamo direttamente o indirettamente coinvolti, come nel caso di familiari, parenti, conoscenti;
  • integrità, assoluto rigore, trasparenza ed onestà, uniti all’impegno di astenerci qualora sussistano situazioni che possano compromettere i principi qui esposti.
  • riservatezza, le informazioni sono trattate in maniera riservata e qualora obbligati per legge a rilasciarle di informare il cliente delle informazioni fornite.
Il nostro Organismo di Ispezione è accreditato ad eseguire la verificazione periodica di:
  • distributori di carburante liquido con portata fino 200 L/min;
  • distributori di soluzioni a base di urea (AdBlue) con portata fino 200 L/min;
  • distributori di GPL;
  • distributori massici di metano per autotrazione.

Tutte le attività vengono svolte da personale altamente qualificato ed accreditato mediante un processo continuo di formazione sia teorica che pratica.

Contatti 

cell         +39 347 05 60 629  

mail       ispezioni@isometric.cloud       

pec        odi@pec.isometric.cloud


ISOMETRIC è un Organismo di Ispezione accreditato Accredia con numero 460E.

L’accreditamento attesta la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità dell’Organismo di Ispezione e ne assicura l’idoneità a valutare la conformità di beni e servizi alle prescrizioni stabilite dalle norme volontarie e obbligatorie.

Ogni paese europeo ha il proprio Ente Unico di accreditamento, che opera in linea con quanto stabilito dal Regolamento CE 765/2008 e dalla norma internazionale ISO/IEC 17011. Accredia è l’Ente designato dal governo italiano.

In qualità di terza parte indipendente, Accredia garantisce il rispetto delle norme da parte degli Organismi/Laboratori accreditati, e l’affidabilità delle attestazioni di conformità da essi rilasciate sul mercato, svolgendo un servizio a tutela della salute e della sicurezza delle persone e dell’ambiente. Il ricorso da parte delle istituzioni, delle imprese e dei consumatori ai servizi di valutazione della conformità quali certificazioni, ispezioni, verifiche, prove e tarature accreditate, contribuisce ad alimentare la fiducia che sul mercato circolino beni e servizi sicuri e di qualità.

Metrologia ed obblighi

I distributori di carburante (gasolio, benzina, gas liquefatto, metano) devono essere sottoposti a verifica metrica ogni 2 anni oppure a seguito di una riparazione di rilevanza metrologica e qualora la stessa comporti la rimozione di sigilli di protezione. La prima verifica periodica di uno erogatore di carburante deve essere effettuata entro 2 anni dalla data di messa in servizio iniziale e comunque non oltre i due anni dalla data di emissione del certificato di conformità dell’erogatore.

In caso di verifica metrica biennale il titolare dello strumento di misura incarica per iscritto un Organismo di verifica abilitato almeno 5 giorni lavorativi prima della data di scadenza. L’Organismo incaricato dovrà a sua volta effettuare la verifica entro un massimo di 45 giorni dalla data dell'ordine.

In caso di riparazione con rimozione dei sigilli il titolare dello strumento di misura incarica per iscritto un Organismo di verifica abilitato entro 10 giorni lavorativi dalla riparazione. L’Organismo incaricato dovrà a sua volta effettuare la verifica entro un massimo di 45 giorni dalla data dell'ordine.

Per il mancato rispetto dei vari obblighi metrologici, ivi compreso quello della verificazione periodica, sono applicabili, secondo i casi, le sanzioni previste dal codice penale, dalle leggi metriche e dal decreto legislativo 517/1992. Per la sola omessa verificazione periodica entro le scadenze di legge si applica la sanzione consistente nel pagamento di una somma da 516,00 € a 1549,00 €. Per altre gravi inadempienze può essere decisa la confisca dello strumento interessato e può essere anche avviato un procedimento penale.